A causa del fatto che in Italia vige di fatto un regime clandestino asservito ad interessi criminali ed ai poteri
delle multinazionali, un regime che si potrebbe chiamare tecno-nazismo, ovvero l’utilizzo della tecnologia
con lo scopo di opprimere schiavizzare e finanche uccidere l’essere umano, intendiamo promuovere un
Movimento Ampio contro le torture elettroniche, psicologiche e mentali che si ispiri alla Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo ONU, alle Convenzioni internazionali contro la tortura, ed agli Statuti e ai valori
dell’AVae-m, dell’ACOFOINMENEF, ed ai principi della Costituzione del 1947.
MANIFESTO PROGRAMMA DEL
MOVIMENTO AMPIO contro le torture
elettroniche, psicologiche e mentali
2 GIUGNO 2020
Il reato di tortura in Italia è stato istituito nel 2017, finalmente, dopo 15 anni di
tentativi e dopo 30 anni dalla convenzione europea sottoscritta dall’Italia.
1) In base al principio di precauzione, il Governo italiano in assenza di dati confortanti la
certezza dell'innocuità (o dell'inoffensività o della non pericolosità) delle armi cosiddette
"NON LETALI", dovrebbe impedirne l'utilizzo.
Di conseguenza dovrebbe istituire una Commissione parlamentare e Presidenziale aperta
alla partecipazione ed alla testimonianza di almeno 4 ore per ogni Vittima che denunci
tortura tecnologica, e che possa determinare proposte di legge ordinaria e straordinaria
onde provvedere a quanto segue:
2) Divieto di adottare la misura del TSO per chi denuncia l'uso di tecnologie per il controllo
e interferenza mentale o per chi denuncia impianti innestati in maniera fraudolenta nel
corpo.
3) Divieto di adottare la misura del TSO per chi non compie gravi atti lesivi che
comportino rischio di morte o prognosi di oltre 40 giorni.
4) Vietare e bandire l’uso (e condannare penalmente senza beneficio di condizionale e
cumulo chi fa uso) di armi a energia diretta o tecnologie per il controllo e interferenza
mentale come avviene in Stati come il Missouri, California e Russia. Ampliamento del
reato di tortura e sua migliore definizione con aumento del 50% delle pene previste se in
presenza di controllo mentale ed utilizzo di tecnologie atte a interferire con le attività
mentali neurofisiologiche delle persone, ed ergastolo in caso di sopravvenuta morte,
nonché obbligo da parte dello Stato di un risarcimento adeguato per danno
biologico, riduzione speranza di vita, perdita del lavoro e di relazioni sociali.
Inoltre, l’attività di controllo mentale oltre al reato di tortura deve portare ad
aggravante con esclusione dai benefici penitenziari (liberazione anticipata,
permessi, semilibertà, condizionale):
1) Reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o eversiva nei confronti della
Costituzione.
2) Abuso di potere, su arrestati e detenuti.
3) Tentato omicidio anche per via telematica.
4) Istigazione al suicidio anche per via telematica.
5) Violenza privata continuata anche per via telematica.
6) Offesa, calunnia, minaccia di morte anche per via telematica.
7) Sostituzione di persona anche per via telematica.
8) Offesa a corpo politico, giudiziario amministrativo in quanto tale attività è condotta
anche per via telematica, attuando minacce e tentativi di ricatto usando mezzi
modernissimi da parte di un numero elevato di persone
5) Obbligo di refertazioni a medici radiologi ed odontoiatri incaricati dalle Prefetture di ogni
località di accertare la presenza di protesi sottocutanee anche microscopiche; obbligo di
albo delle persone con protesi sottocutanee che hanno ingresso nel paese (in particolare
americani ed inglesi) e cittadini del paese. Immediata asportazione dal corpo dei torturati
e delle persone di corpi estranei ricetrasmittenti, immediato avvio procedimento d’ufficio
per il reato di tortura, e a livello ospedaliero garanzie di trattamento anche con degenza
non affidata alla psichiatria, di risoluzione problemi biologici e di supporto psicologico,
gratuiti, le cui spese possano essere anche addebitate ai condannati per tortura.
6) Presa di posizione dell’OMS e dell’ONU contro l’utilizzo di sperimentazione su
QUALSIASI ESSERE UMANO e contro la tortura praticata con mezzi tecnologici.
Declaratoria di divieto di innesti non ortopedici e cardiaci per pazienti privi di handicap
accertati alla sfera cerebrale e nervosa.
7) Contro ogni logica di delega da parte della SOCIETA’ UMANA alla tecnologia,
ribadiamo che si costruisce una società più sicura solo nell’esistenza di rapporti sociali di
rispetto e benessere, che permettano agli spazi democratici di estendersi e non dipendere
dalle cordate che hanno monopolizzato i diritti sociali. Anche in relazione a questo si
richiede la legiferazione e contributo del nostro Paese che ONU ed UE declarino anche
su questo punto.
Divieto di trattazione da parte di persone “tutor”, “parentali” e “delegate, per l’intera
materia. In pratica se un parente vuole autorizzare questo tipo di trattamenti non può
farlo. Anzi, la legge deve poter essere “retroattiva” circa la necessaria attività di
accertamento, prevista dal codice, se vi sia stato questo tipo di autorizzazioni. Circa
quest’ultimo punto, i reati di falso in ufficio e simili vengono decuplicati come condanna
per chi li ha commessi, essendo al momento della scoperta, il reato con permanenza in
atti, la attività della magistratura deve riguardare tutte le persone coinvolte,
indipendentemente dalle possibilità di “prescrizioni” per chi avesse partecipato SOLO
alla fase iniziale e preparatoria di questi trattamenti.
8) Il furto dei dati personali deve essere perseguito come ATTENTATO 280 cp, poiché è
diventato uno strumento nelle mani di organizzazioni criminali che si occupano della
cattura e della rivendita di informazioni riservate utili anche alle attività di controllo
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mentale, omicidio bianco conseguente alla, e tortura tecnologica, gang stalking,
persecuzione ecc..
9) Divieto di praticare elettroshock sia cerebrale sia endovena, e uso forzato di terapie
DEPOT e di mix di psicofarmaci senza esplicito consenso in sede giudiziaria e assistita
con presenza della figura del garante antipsichiatrico nonché obbligo da parte dello Stato
e delle relative cure.
10) Declaratoria di divieto ed abolizione di cliniche psichiatriche private con divieto di
pagamento privato alle stesse per qualsiasi servizio e assistenza psicologica ed
antipsichiatrica alle vittime con sostegno istituzionale per abitazione e reintegro sociale.
11) Messa fuorilegge e relativa punizione di ogni pratica di mobbing negli ambienti di
lavoro in quanto tortura psicologica e obbligo da parte dello Stato di un risarcimento e
di tutelare il medesimo posto di lavoro di modo da rendere velleitario ed inutile l’utilizzo di mobbing, straining, stalking.
12) Non è cioè possibile liberare la popolazione dal giogo oscuro medievale e
tecnologico nazista della tortura tecnologica senza risolvere i problemi del diritto civile e
del lavoro DALLA PARTE DELLE CATEGORIE E CLASSI PIU’ “DEBOLI”. (vedi
appendice “LAVORO”)
13) Totale rispetto dei principi costituzionali contro ogni discriminazione razziale,
politica, sindacale, religiosa e di genere. In sintesi, vogliamo la messa al bando delle
armi cosiddette “non letali”, e di tutti gli altri strumenti torturatori (soprattutto per
l’interferenza nel pensiero delle persone che è una pratica di tortura che viene
misconosciuta), l’abolizione del TSO che sono usati contro le persone che denunciano
questi trattamenti, per questo noi vogliamo che le Procure della Repubblica debbano
dare massima attenzione (al pari di antimafia ed antiterrorismo) al reato di tortura,
alle torture tecnologiche e del controllo mentale, e rispondere della loro posizione
apparentemente “neutra” o silenziosa, che nella sostanza diventa di protezione di
queste violenze ed omicidi.
Appendice
“LAVORO”
Inserimento del divieto ad esistere in campo politico ai partiti fascisti e in
campo sindacale alle associazioni dei datori di lavoro ed ai sindacati già
individuati come parte della violazione dell’art.17 SL anche solo in una
sentenza degli ultimi 10 anni. Questo per evitare che i più deboli, i
lavoratori salariati ed agricoli, debbano subire la stessa dittatura degli
interessi PRIVATI (il peso delle corporazioni economiche rappresentate
come nella dittatura fascista, dalle associazioni di categoria, prevale infine
ed illegittimamente sul DIRITTO SOCIALE DELLA TUTELA DEL LAVORO) che
vigeva al tempo della dittatura fascista, sia pure se camuffata in campo
politico.
Le associazioni di datori di lavoro sono ammesse come Aziende di
servizi e non devono avere alcun privilegio nei confronti dei
sindacati dei lavoratori. Ogni convocazione ministeriale governativa
od istituzionale a qualsiasi livello ed ambiente devono essere
SEMPRE congiunte alla presenza di qualsiasi organizzazione
sindacale di qualsiasi linea ed opinione (ma non oggetto di sentenza
art.17 SL) in ogni incontro. In pratica vige il divieto di attuare incontri
separati tra istituzioni ed associazioni datoriali (aziende di servizi).
• Messa fuorilegge e relativa punizione di ogni pratica di
mobbing negli ambienti di lavoro in quanto tortura psicologica
e obbligo da parte dello Stato di un risarcimento e delle
relative cure.
• Diritto di assistenza condivisa di ogni causa civile alle
associazioni sindacali e di categoria sociale, insieme agli
avvocati di fiducia e / o ufficio. Nullità di ogni atto
conciliativo in sede giudiziaria senza la associazione sindacale
e di categoria sociale nominata dal cittadino e dal lavoratore.
• Divieto di costituzione in sede civile della azienda
mantenendosi la condanna della stessa qualora disposta dal
giudice, con obbligo di costituzione del rlpt e procedimento
di ufficio anche in caso di impossibilità alla notifica.
• Istituzione del reato di collaborazione contraria verso gli
avvocati che deliberatamente ritardano il corso della giustizia
con atti contrari od oppositivi alla legge stessa al solo scopo
di prendere tempo ed impedire il corso della procedura.
• ABOLIZIONE di tutte le leggi sul diritto del lavoro e sicurezza
sul lavoro, che prevedano norme peggiorative per i lavoratori
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dipendenti ed assimilati, o deroghe od omissioni in danno
dei lavoratori dipendenti ed assimilati, a far data dal 24-05-
1992.
• Abolizione totale art.19 SL.
• Abolizione delle leggi sui fallimenti, ogni rlpt risponde di
persona, divieto di esistere ad aziende con dipendenti sotto i
50 addetti, possibilità di consorziare queste aziende con
abolizione delle leggi vigenti sui consorzi e reti di impresa, la
azienda non è un soggetto giuridico lo è il rlpt, abolizione
delle cooperative non autenticamente verificate come prive
di alcun esercizio direzionale da parte di uno o più soci
(es.legali le cooperative di facchini tra di loro tutti lavoratori
anche il rlpt ed illegali le cooperative con effettivo potere
decisionale da parte di dirigenti e/o capi), gestione
previdenziale delle cooperative a carico dello stato,
immediata chiusura in caso di mancato pagamento dei
contributi, abolizione della parola DEROGA da alcuna legge e
dispositivo, circolare o direttiva, precedente e futura.
• Vogliamo la condanna a 10 anni senza condizionale, benefici
carcerari tutti ecc., come minimo, per il reato di corruzione.
ALLEGATO
Ci proponiamo di creare un rete di solidarietà tra le vittime delle torture
tecnologiche. Noi siamo convinti che un società come questa che tollera la
tortura debba essere profondamente cambiata. Per questo motivo, in
contrasto con la logica di questa società basa sulla concorrenza, dove le
vittime di tortura perdono la loro socialità e si isolano, noi affermiamo la
prassi di unirsi e di solidarizzare gli uni con gli altri. Chi non è riuscito-a
farlo, o si era chiuso in un guscio insufficiente a resistere alle armi di
questi vigliacchi e vigliacche, già perché a torturare uomini e donne
oggigiorno non sono solo uomini, in molti casi è già stato-a ucciso-a, senza
riuscire a sopravvivere, anche se di giovane età.
Per noi la solidarietà è non solo un valore, ma una forza. Se ci diamo una
mano possiamo rendere da subito un po’ migliore la nostra vita, ma
soprattutto possiamo creare quell’unione che ci dà la forza per potere
ansare avanti per condurre le battaglie contro la tortura e migliorare la
nostra situazione.
È IMPORTANTE RESPONSABILIZZARCI E AUTOORGANIZZARCI SU BASE
TERRITORIALE DI MODO DA MEGLIO RESISTERE ED IMPATTARE SUI
SISTEMI, QUASI SEMPRE “LOCALIZZATI”, DELLA TORTURA
TECNOLOGICA, MA NON PER QUESTO MENO LURIDA, INFAME E
BARBARA DELLA TORTURA “CARNALE”.
SENZA PENSARE UNICAMENTE ALL’ AIUTO EVENTUALE E DIFFICILE
DI “AVVOCATI”
,
“MEDICI” E SPECIALISTI...
STESURA 11-05-2020
Fonte: https://drive.google.com/file/d/1JxIvTWUSVhtN0zFjk_ja-YGdDxbyyuVI/view